Naturalizzazione agevolata Svizzera: matrimonio, terza generazione, figli
Nella naturalizzazione agevolata decide la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e non il Cantone o il Comune. È aperta a determinati gruppi, ad esempio i coniugi di svizzeri e svizzere, i giovani della terza generazione di stranieri e i figli di genitori naturalizzati. In questa pagina trovi i requisiti, i requisiti linguistici e gli emolumenti della SEM, ciascuno con il rimando alla legge e all'ordinanza.
Costruire le conoscenze
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1. Che cos'è la naturalizzazione agevolata?
La naturalizzazione agevolata è una procedura a sé stante nella legge sulla cittadinanza (LCit), distinta dalla naturalizzazione ordinaria. Sulle domande di naturalizzazione agevolata decide la SEM. Prima dell'accoglimento sente il Cantone (art. 25 cpv. 1 LCit). Chi vive in Svizzera presenta la domanda alla SEM. Chi vive all'estero la presenta alla rappresentanza svizzera all'estero (art. 14 e 15 OCit). La SEM incarica l'autorità cantonale competente di svolgere gli accertamenti necessari (art. 14 cpv. 2 OCit).
Nella naturalizzazione ordinaria la legge richiede invece che al momento della domanda tu sia in possesso di un permesso di domicilio e abbia vissuto in Svizzera complessivamente dieci anni, di cui tre negli ultimi cinque anni prima della domanda (art. 9 cpv. 1 LCit). Nella naturalizzazione agevolata secondo l'art. 21 LCit la legge non indica il permesso di domicilio come requisito. Sono richiesti invece i termini di volta in volta indicati (ad esempio cinque anni di soggiorno e tre anni di unione coniugale).
Anche nella naturalizzazione agevolata devi soddisfare i criteri d'integrazione secondo l'art. 12 cpv. 1 e 2 LCit e non devi pregiudicare la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 20 cpv. 1 e 2 LCit). Per le persone senza soggiorno in Svizzera questi requisiti valgono per analogia (art. 20 cpv. 3 LCit).
Base legale: LCit RS 141.0, art. 9 cpv. 1, art. 20, art. 25 cpv. 1; OCit RS 141.01, art. 14 e 15
2. Coniuge di uno svizzero o di una svizzera
Chi ha una cittadinanza straniera ed è sposato con uno svizzero o una svizzera può presentare, dopo il matrimonio, una domanda di naturalizzazione agevolata (art. 21 LCit).
Con domicilio in Svizzera vale quanto segue: vivi da tre anni in unione coniugale e hai soggiornato in Svizzera complessivamente cinque anni, di cui uno immediatamente prima della presentazione della domanda (art. 21 cpv. 1 LCit).
Chi vive o ha vissuto all'estero può presentare la domanda anche se l'unione coniugale dura da sei anni ed esiste uno stretto legame con la Svizzera (art. 21 cpv. 2 LCit). Ha uno stretto legame chi, negli ultimi sei anni prima della domanda, ha soggiornato in Svizzera almeno tre volte per almeno cinque giorni ciascuna, sa comunicare oralmente in una lingua nazionale nella vita quotidiana, ha conoscenze di base delle condizioni geografiche, storiche, politiche e sociali della Svizzera e intrattiene contatti con svizzeri o svizzere. Le persone di riferimento domiciliate in Svizzera devono confermare il soggiorno e i contatti (art. 11 OCit).
Unione coniugale significa: il matrimonio esiste formalmente e vi è una comunione di vita effettiva, in cui la volontà comune di una convivenza coniugale stabile è intatta. Sono possibili domicili separati se vengono addotti motivi importanti e l'unione coniugale continua a sussistere. L'unione coniugale deve esistere al momento della domanda e della naturalizzazione (art. 10 OCit).
La domanda è possibile anche se il coniuge ha acquisito la cittadinanza svizzera solo dopo il matrimonio mediante reintegrazione o mediante naturalizzazione agevolata in base alla discendenza da un genitore svizzero (art. 21 cpv. 3 LCit). Secondo la SEM, la naturalizzazione agevolata è invece esclusa se al momento del matrimonio entrambi i coniugi erano cittadini stranieri e l'attuale coniuge svizzero è stato naturalizzato in modo ordinario dopo il matrimonio, oppure se il coniuge svizzero è già deceduto al momento della presentazione della domanda.
Unione domestica registrata: l'art. 21 LCit menziona solo il matrimonio. Secondo le FAQ della SEM, la naturalizzazione agevolata è aperta solo alle coppie sposate. Chi vive in unione domestica registrata con una cittadina o un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione ordinaria, con durata del soggiorno ridotta: complessivamente cinque anni di soggiorno in Svizzera, di cui uno immediatamente prima della domanda, e tre anni di unione domestica registrata (art. 10 cpv. 1 LCit). A tal fine la SEM indica inoltre un permesso di domicilio (art. 9 cpv. 1 lett. a LCit).
Base legale: LCit RS 141.0, art. 9 cpv. 1 lett. a, art. 10 cpv. 1, art. 21 cpv. 1 a 3; OCit RS 141.01, art. 10 e art. 11
3. Terza generazione di stranieri
Il figlio di genitori stranieri può essere naturalizzato in modo agevolato su domanda se sono soddisfatti tutti questi requisiti (art. 24a cpv. 1 LCit): almeno un nonno è nato in Svizzera oppure è reso verosimile che abbia acquisito un diritto di soggiorno. Almeno un genitore ha acquisito un permesso di domicilio, ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni e ha frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera per almeno cinque anni. Il figlio è nato in Svizzera, è in possesso di un permesso di domicilio e ha frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera per almeno cinque anni.
Limite d'età: la domanda va presentata entro il compimento del 25° anno d'età (art. 24a cpv. 2 LCit). La SEM scrive: prima del 25° compleanno.
Come diritto di soggiorno di un nonno valgono in particolare un permesso di dimora o di domicilio, un'ammissione provvisoria, una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE o un permesso di dimora con attività lucrativa (art. 15a OCit). Per rendere verosimile il soggiorno sono idonei, tra l'altro, estratti del registro degli abitanti, del SIMIC della SEM o dei sistemi cantonali d'informazione sulla migrazione (art. 15b OCit). Inoltre la persona deve essere integrata con successo (art. 20 cpv. 1 LCit). Per questa naturalizzazione è competente la SEM. Il figlio naturalizzato acquisisce la cittadinanza del Comune e del Cantone di domicilio (art. 24a cpv. 3 LCit).
Base legale: LCit RS 141.0, art. 20 cpv. 1, art. 24a; OCit RS 141.01, art. 15a e 15b
4. Figli di un genitore naturalizzato e figli apolidi
Figlio di un genitore naturalizzato (art. 24 LCit): un figlio straniero che al momento della presentazione della domanda di naturalizzazione di un genitore era minorenne e non è stato incluso nella naturalizzazione può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del 22° anno d'età. Deve dimostrare complessivamente cinque anni di soggiorno in Svizzera, di cui tre immediatamente prima della presentazione della domanda. Il figlio naturalizzato acquisisce la cittadinanza del genitore svizzero (art. 24 cpv. 2 LCit).
Di regola i figli minorenni che vivono con la persona richiedente sono inclusi direttamente nella naturalizzazione. Per i figli a partire dal 12° anno d'età i requisiti sono esaminati in modo autonomo e adeguato all'età (art. 30 LCit). A partire dai 16 anni un figlio minorenne deve inoltre dichiarare per iscritto la volontà di acquisire la cittadinanza svizzera, mentre la domanda è presentata dal rappresentante legale (art. 31 LCit).
Figlio apolide (art. 23 LCit): un figlio apolide minorenne può presentare una domanda se dimostra complessivamente cinque anni di soggiorno in Svizzera, di cui uno immediatamente prima della presentazione della domanda. Ogni soggiorno conforme alle disposizioni del diritto degli stranieri viene computato (art. 23 cpv. 2 LCit). Secondo la SEM, la domanda è ricevibile solo se è presente un documento ufficiale che riconosce l'apolidia. Le persone apolidi maggiorenni non possono presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. Per loro valgono le disposizioni della naturalizzazione ordinaria.
Base legale: LCit RS 141.0, art. 23, art. 24, art. 30, art. 31
5. Integrazione, lingua, emolumenti e procedura
Criteri d'integrazione: nella naturalizzazione agevolata devono essere soddisfatti i criteri dell'art. 12 cpv. 1 e 2 LCit (art. 20 cpv. 1 LCit). Un'integrazione riuscita si manifesta in particolare nel rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici, nel rispetto dei valori della Costituzione federale, nella capacità di comunicare nella vita quotidiana in una lingua nazionale, oralmente e per scritto, nella partecipazione alla vita economica o all'acquisizione di una formazione e nel sostegno all'integrazione dei familiari (art. 12 cpv. 1 LCit). Chi percepisce l'aiuto sociale nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura non soddisfa il criterio della partecipazione alla vita economica o all'acquisizione di una formazione, a meno che l'aiuto sociale sia interamente rimborsato (art. 7 cpv. 3 OCit). In caso di disabilità, malattia o altre circostanze personali preponderanti si deve tenere conto adeguatamente della situazione (art. 12 cpv. 2 LCit, art. 9 OCit).
Lingua: sono richieste competenze linguistiche orali almeno al livello B1 e scritte almeno al livello A2 in una lingua nazionale (art. 6 cpv. 1 OCit, che rimanda espressamente anche all'art. 20 cpv. 1 LCit). La prova è considerata fornita se parli e scrivi una lingua nazionale come lingua madre, hai frequentato la scuola dell'obbligo in una lingua nazionale per almeno cinque anni, hai concluso una formazione del livello secondario II o terziario in una lingua nazionale oppure presenti un certificato linguistico riconosciuto (art. 6 cpv. 2 OCit). Chi vive all'estero deve saper comunicare oralmente in una lingua nazionale nella vita quotidiana (art. 11 cpv. 1 lett. b OCit).
Emolumenti della SEM (art. 25 OCit): CHF 500 per la decisione sulla naturalizzazione agevolata secondo l'art. 21 LCit (coniugi). CHF 500 per le decisioni sulle altre naturalizzazioni agevolate di persone maggiorenni al momento della domanda e CHF 250 per i minorenni. Per i figli minorenni inclusi nella naturalizzazione di un genitore la SEM non riscuote alcun emolumento. Inoltre la SEM riscuote a favore dell'autorità cantonale, per il rapporto d'accertamento, al massimo CHF 400 a seconda del lavoro richiesto e CHF 100 per il controllo dello stato civile delle persone residenti all'estero. Per i coniugi domiciliati in Svizzera la SEM indica complessivamente CHF 900 e per quelli domiciliati all'estero CHF 600. Gli emolumenti sono riscossi in anticipo (art. 27 OCit), possono essere aumentati fino al doppio o ridotti fino alla metà se l'onere si discosta notevolmente dalla media (art. 28 OCit) e, secondo la SEM, non vengono rimborsati in caso di rifiuto. Le rappresentanze svizzere all'estero riscuotono emolumenti propri per i loro servizi (art. 26 OCit).
Procedura e durata: la SEM verifica la completezza della domanda e incarica l'autorità cantonale degli accertamenti (art. 14 OCit). Il rapporto d'accertamento viene trasmesso alla SEM di regola entro dodici mesi (art. 22 OCit). La SEM decide di regola entro dodici mesi dal ricevimento del rapporto d'accertamento (art. 23 cpv. 2 OCit). Un cambio di domicilio in Svizzera, un trasferimento all'estero o un trasferimento dall'estero in Svizzera può prolungare la procedura, secondo l'indicazione della SEM.
Base legale: LCit RS 141.0, art. 12, art. 20; OCit RS 141.01, art. 6, 7, 9, 11, 14, 22, 23, 25 a 28
6. Distinzione: reintegrazione
La reintegrazione è una via a sé stante per le persone che hanno posseduto in passato la cittadinanza svizzera. Chi l'ha persa può presentare una domanda entro dieci anni (art. 27 cpv. 1 LCit). Scaduto questo termine può chiedere la reintegrazione chi soggiorna in Svizzera da tre anni (art. 27 cpv. 2 LCit). La SEM richiede a tal fine un soggiorno stabile e duraturo conforme al diritto degli stranieri. A seconda del luogo di residenza sono richiesti un'integrazione riuscita o uno stretto legame con la Svizzera, il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici, il rispetto dei valori della Costituzione federale e l'assenza di pregiudizio per la sicurezza della Svizzera (art. 26 LCit). Decide la SEM (art. 29 LCit). Secondo la SEM, la reintegrazione è possibile solo se la cittadinanza è stata persa in precedenza per decadenza, per proscioglimento o per matrimonio con una persona straniera. L'emolumento della SEM per le reintegrazioni di persone maggiorenni è di CHF 500 (art. 25 cpv. 1 lett. c OCit). Insieme agli emolumenti a favore dell'autorità cantonale la SEM indica per i maggiorenni complessivamente CHF 900 con domicilio in Svizzera e CHF 600 con domicilio all'estero.
Base legale: LCit RS 141.0, art. 26, 27, 29; OCit RS 141.01, art. 25 cpv. 1 lett. c
Fa fede l'informazione della SEM. Stato delle basi legali verificate: ottobre 2026.
Domande frequenti
Per quanto tempo devo essere sposato per essere naturalizzato in modo agevolato?
Con domicilio in Svizzera servono tre anni di unione coniugale e complessivamente cinque anni di soggiorno in Svizzera, di cui uno immediatamente prima della domanda (art. 21 cpv. 1 LCit). Con domicilio all'estero sono sei anni di unione coniugale più uno stretto legame con la Svizzera (art. 21 cpv. 2 LCit).
Per la naturalizzazione agevolata mi serve un permesso di domicilio C?
L'art. 21 LCit non indica alcun permesso di domicilio come requisito per i coniugi. Nella naturalizzazione ordinaria invece è richiesto (art. 9 cpv. 1 lett. a LCit). Nella terza generazione il figlio stesso deve essere in possesso di un permesso di domicilio (art. 24a cpv. 1 LCit).
Quali conoscenze linguistiche richiede la SEM?
Oralmente almeno il livello B1 e per scritto almeno il livello A2 in una lingua nazionale (art. 6 OCit). La prova è considerata fornita, ad esempio, se hai frequentato la scuola dell'obbligo in una lingua nazionale per almeno cinque anni o se presenti un certificato linguistico riconosciuto.
Quanto costa la naturalizzazione agevolata come coniuge?
L'emolumento della SEM è di CHF 500 (art. 25 cpv. 1 lett. b OCit). A questo si aggiungono gli emolumenti a favore del Cantone per il rapporto d'accertamento, al massimo CHF 400 (art. 25 cpv. 3 OCit). Per il domicilio in Svizzera la SEM indica complessivamente CHF 900. All'estero si aggiungono gli emolumenti della rappresentanza svizzera.
I partner registrati possono essere naturalizzati in modo agevolato?
No. L'art. 21 LCit vale per le coppie sposate. La SEM scrive che in caso di unione domestica registrata è possibile solo una naturalizzazione ordinaria. Vale una durata del soggiorno ridotta di cinque anni, di cui uno immediatamente prima della domanda, e tre anni di unione domestica registrata (art. 10 LCit).
Fonti ufficiali
- fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/404/de
- fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/405/de
- sem.admin.ch/sem/de/home/integration-einbuergerung/schweizer-werden/verheiratet.html
- sem.admin.ch/sem/de/home/integration-einbuergerung/schweizer-werden/faq.html
- sem.admin.ch/sem/de/home/integration-einbuergerung/schweizer-werden/3-generation.html
- sem.admin.ch/sem/de/home/integration-einbuergerung/schweizer-werden/staatenlos.html
- sem.admin.ch/sem/de/home/integration-einbuergerung/schweizer-werden/wiedereinbuergerung.html
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